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Il trattamento fine rapporto, o TFR, consiste in una somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al ai dipendenti privati quanto termina il rapporto di lavoro. Si tratta quindi, di un accantonamento contabile ed è pari, approssimativamente, a una mensilità di stipendio per anno lavorato. Per calcolare il TFR vengono considerate tutte le voci retributive corrisposte durante il rapporto lavorativo. Attualmente esistono diverse possibilità per quel che riguarda l’accantonamento del TFR: la maggior parte dei dipendenti accantonano questa cifra presso l’azienda per la quale lavorano oppure presso il Fondo Nazionale INPS. D’altra parte però, è possibile accantonare il TFR presso un Fondo di Pensione. Solitamente, questi fondi vengono creati da banche, società di risparmio o assicurazioni.
Vediamo di chiarire quando è possibile richiedere l’anticipo del TFR in ognuno di questi casi: se si tratta di un dipendente con il TFR presso la propria azienda di appartenenza o presso l’INPS, può richiedere se ha un’anzianità lavorativa di almeno 8 anni presso l’azienda in questione, ha il diritto infatti di richiedere fino il 70% del TFR accumulato ed è obbligato a giustificare la richiesta. Ciò significa che l’anticipo del TFR è soltanto possibile per affrontare spese urgenti come spese sanitarie, acquisto di prima casa o spese per maternità. D’altra parte, il datore di lavoro è obbligato a soddisfare le richieste di almeno il 4% del numero di dipendenti. Se invece si tratta di dipendenti privati con il TFR accantonato presso un Fondo di Pensione, la regola è leggermente più flessibile. Infatti, i lavoratori hanno la facoltà di richiedere la totalità del TFR in qualsiasi momento. In alcuni prestiti come la cessione del quinto, il TFR viene messo a disposizione delle società eroganti come garanzia. In questo modo, se il titolare del prestito perde il lavoro, per qualsiasi motivo, prima di restituire tutto il prestito, la banca è autorizzata a prelevare il TFR maturato fino all’estinzione totale del debito. Nel caso dei dipendenti pubblici o statali, questa cifra viene denominata TFS (trattamento fine servizio) e viene accantonato preso l’INPDAP al quale non è possibile chiedere un anticipo. Il TFS dei dipendenti pubblici o statali non ha vincoli nel caso della cessione del quinto.
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